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LA STORIA della CALCE Cos'è la calce
 

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___ Elaborazione del P.O.S.

SPECIFICHE MANSIONI DELLE FIGURE RESPONSABILE

Datore di lavoro.
Tutte le attribuzioni conferite al Datore di lavoro dalle Norme vigenti in materia di infortuni ed igiene sul lavoro saranno svolte dal Legale Rappresentante dell’Azienda.
Esso valuta in relazione alla natura dell’attività svolte nel cantiere, la scelta delle attrezzature e delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti e/o delle sostanze o de preparati chimici che verranno utilizzati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro,i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e criteri adottati per la valutazione stessa,ivi compresi quelli riguardanti in rapporto di valutazione del rumore a norma dell’art. 40 del decreto 277/91e del progetto del ponteggio in caso è obbligatorio.
All’esito della valutazione, il datore di lavoro in collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, persone esterne all’azienda, elabora un documento ( P.O.S. custodito in cantiere) contenente,l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali, e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori ,conseguenti alla valutazione stessa.
Alla stesura del documento si assicura che ciascun lavoratore incaricato riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia in materia di sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Nell’affidare i compiti agli addetti al servizio di prevenzioni e protezione , tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e di effettuare una sufficiente formazione in materia di sicurezza e di salute,con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Egli provvede, a nominare gli addetti dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza, ad organizzare in collaborazione con gli organi paritetici per poter effettuare una adeguata formazione in riferimento ai rischi che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.
Il Datore di lavoro provvede in merito alle disposizioni ed i provvedimenti riguardanti,all’atto dell’assunzione del lavoratore, ad effettuare tramite il medico competente, gli accertamenti preventivi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro di cui il lavoratore è destinato, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica e, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Altresì , è tenuto a fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e richiedere l’osservanza di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Il datore di lavoro indice una riunione almeno una volta all’anno in cui partecipano il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ,il medico competente ove previsto e il rappresentante per la sicurezza, con la quale da adeguata informazione e formazione ai partecipanti sul contenuto del documento, di cui all’art 4 del D.lg.vo 626/94 e s.m.i (corsi, spiegazioni dettagliate circa le procedure di lavoro) al fine di esaminare e tendere al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Persona esterna all’azienda, designato dal datore di Lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere i compiti a lui attribuiti. Egli provvederà, su informazione fornite dal datore di lavoro, in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ad elaborare per quanto di sua competenza il piano operativo per la sicurezza contenente :
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione sindacale;
• alle procedure di sicurezza per le varie attività nel cantiere;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza indetta dal datore di lavoro e/o indire la riunione in caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizioni a rischio, compresa la programmazione o introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
a fornire ai lavoratori una adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione da adottare;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta;
- i pericoli connessi alle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso,la lotta antincendio,l’evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi,evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.

Addetti all’emergenza antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
Persona interna o esterna all’azienda , nominata dal datore di Lavoro, in possesso di attestato rilasciato dall’organo paritetico, nonchè di capacità adeguate a svolgere i compiti a lui attribuiti, cioè in materia di pronto soccorso, salvataggio,lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Egli dovrà far osservare ogni disposizione su informazione fornite dal datore di lavoro, in merito alle misure predisposte e a comportamenti da adottare ai lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato e, programmare gli interventi e provvedimenti per istruire affinchè i lavoratori possono in caso di pericolo grave e immediato,cessare la loro attività e mettersi al sicuro abbandonando il luogo di lavoro. degli stessi in rapporto alla sicurezza e di effettuare una sufficiente formazione in materia.
Parimenti, egli è tenuto ad adottare e le misure precauzionali dell’attività in cantiere, intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, e metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Direttore di cantiere.
Operando in piena autonomia egli dovrà far osservare ogni disposizione di Legge di competenza dell’impresa ed ogni provvedimento del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione, inerenti sulla esecuzione delle opere e sulla smobilitazione del cantiere, ed in particolare le disposizioni ed i provvedimenti riguardanti il mantenimento del cantiere in condizioni di salubrità, della scelta delle postazioni di lavoro, delle condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.
Al direttore tecnico di cantiere competono le seguenti attività:
• la verifica dell’idoneità formativa ed operativa del personale da utilizzare;
• la vigilanza continua dall’applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza e delle prescrizioni operative previste dal piano di sicurezza e coordinamento e dal/i piano/i operativo/i di sicurezza;
• la verifica periodica di tutta la componentistica degli eventuali ponteggi,curando anche l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 164/’56;
• la verifica della conoscenza, da parte dei lavoratori, delle modalità di impiego dei dispositivi di protezione individuale e del loro stato di efficienza;
• il controllo e la vigilanza relativi all’uso dei dispositivi di protezione individuale, conformemente a quanto indicato nel piano di sicurezza, nel piano di lavoro e nelle schede dei produttori;
• la vigilanza circa l’inquinamento atmosferico e del suolo, che può essere prodotto dalle macchine, dalle attrezzature e dalle sostanze impiegate nel cantiere;
• la verifica dello stato di percorribilità delle aree transitabili dai lavoratori,da terzi e dai veicoli, ivi comprese quelle per l’evacuazione di emergenza;
• la verifica dello stato manutentivo di tutti i cartelli segnaletici previsti dal piano di sicurezza e coordinamento, nonchè di quelli che la Direzione lavori o il Coordinatore per l’esecuzione decideranno di fare installare;
• le attività di cooperazione che si renderanno necessarie per integrare i lavori in corso con le attività presenti, confinanti o con altre attività di genio civile contemporaneamente presenti nelle aree;
• la fornitura di tute adeguate alle diverse condizioni meteorologiche che si dovessero manifestare, nonchè dei prodotti utili a fronteggiare la presenza di nidi di insetti durante le fasi di lavorazione in copertura o esterne;
• le attività informative, per eventuali subappaltatori o conduttori di veicolicostituenti noli a caldo;
disposizioni circa la realizzazione delle misure da porre in atto per limitare le emissioni sonore dei propri particolari mezzi operativi e renderle compatibili con le esigenze espresse dal piano di sicurezza e coordinamento e dalle norme relative all’inquinamento acustico, nonchè messa in atto delle relative richieste autorizzative;
• la fornitura dei DPI necessari durante le operazioni con rischi specifici disposizioni circa la conservazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente utilizzati, dei verbali di verifica degli accessori di sollevamento, dei libretti di istruzione delle macchine, dei documenti di lavori soggetti a notifica;
• a programmare ed organizzare la manutenzione ed il controllo dei mezzi operativi, delle macchine e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal comma d) dell’art. 8 del D.Lgs. 494/’96 e s.m.i.;
• controllare macchine, attrezzature e impianti che rientrano nella propria sfera di influenza, nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, egli potrà e dovrà far apportare le necessarie modifiche ovvero rifiutarne l’installazione, ovvero disporne la rimozione;
• curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se necessario, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
• curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
rifiutare i materiali non idonei ed allontanare le persone non autorizzate;
Il Direttore di cantiere avrà il dovere di non permettere l’inizio di prestazioni di terzi, i quali non abbiano nominato, per iscritto, un proprio Responsabile della fase lavorativa cui saranno addetti.
Dovrà adottare ogni misura suggerita dall’esperienza professionale, dalla diligenza e dalla prudenza che apparirà necessaria ed opportuna per prevenire danni a persone o cose compreso i terzi estranei al cantiere e le loro cose, sia in conseguenza dell’esecuzione delle opere o inconseguenza al loro uso fino a quando non ne sia stata fatta consegna al Committente, sia in conseguenza alla smobilitazione del cantiere.
Il Direttore di cantiere sarà ritenuto personalmente responsabile di ogni conseguenza dannosa che potrà derivare dalla sua inosservanza del presente mansionario.
Egli potrà delegare ad un Preposto l’attuazione di specifici compiti, ferma restando la sua responsabilità sul controllo dell’operato degli stessi.

Rappresentante lavoratori per la sicurezza .
Il R.L.S. svolgerà nell’ambito del Cantiere le funzioni delegate dal Direttore di cantiere nel rispetto dalle vigenti Norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, nel rispetto del presente P.O.S. come guida per applicare le misure da adottare in fase di esecuzione ed effettuare le mansioni di controllo.
Esso in particolare dovrà, su specifica delega del datore di lavoro,o dai suoi preposti:
• rendere edotti i lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali ai sensi del D.Lgs 758/1994;
• curare l’affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
• curare l’affissione nel Cantiere della cartellonistica di sicurezza;
• accertarsi che i lavoratori osservino le Norme di sicurezza previste dal presente piano e da documento di valutazione del rischio aziendale ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale DPI messi a loro disposizione;
• verificare se nelle varie fasi di lavoro si manifestano i rischi contemplati nelle schede di lavorazione allegate al Piano di sicurezza e coordinamento e adottare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell’intervento;
• richiedere l’intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
• tenere aggiornata la scheda relativa alle imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere;
• tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale – DPI;
• tenere aggiornate le schede di materiali, attrezzature e macchinari presenti in cantiere.

Lavoratori.
I lavoratori hanno diritto ad una formazione continua da parte del proprio datore di lavoro, che inizia all’atto della loro assunzione e viene ripetuta ogni volta che vengono modificate le procedure o le attrezzature di lavoro e, di controllare le condizioni di lavoro in cui operano abitualmente, attraverso i loro preposti per la sicurezza.
I lavoratori devono aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonchè di usare correttamente, in conformità alle istruzioni e alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
In particolare i lavoratori hanno l’obbligo di:
• osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro e dai suoi preposti ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
’ usare con cura i Dispositivi di Protezione Individuale -DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti e/o forniti dal datore di lavoro;
• segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, od ai Preposti, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
• non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione;
• non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
• segnalare con immediatezza, salvo impedimento per cause di forza maggiore, al proprio Datore di lavoro o ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorse durante il lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
• partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell’emergenza. • segnalare immediatamente al proprio Responsabile del S.P.P. le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonchè ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza.
I lavoratori hanno il diritto:
• di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;
• di allontanarsi, in caso di pericolo grave e immediato, e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
• di prendere in caso di pericolo grave e immediato, nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
• di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

Lavoratori Autonomi.
I lavoratori autonomi che intervengono in un cantiere per svolgere attività professionali proprie devono attenersi al piano di sicurezza e di coordinamento ed alle indicazioni del coordinatore di esecuzione, in ogni caso ricevono dal titolare dell’impresa che opera nel cantiere le informazioni circa i pericoli cui sono esposti e le misure di sicurezza da attuarsi per far fronte ai pericoli derivanti dalle attività edilizie o derivanti dall’ambiente in cui deve operare.
Il lavoratore autonomo a sua volta fornisce al datore di lavoro dell’impresa/e che opera/no in cantiere indicazioni circa i rischi derivanti dalla propria attività e che potrebbero estendersi alle altre persone operanti nel cantiere; infatti i rischi dell’attività svolta dal lavoratore autonomo non si devono estendere al resto del cantiere e ad altre persone ivi operanti.
È importante in tali frangenti l’opera di coordinamento delle attività delle imprese operanti nel cantiere, esercitata dal coordinatore di esecuzione lavori.
Circa invece i rischi derivanti dalla propria attività professionale l’artigiano autonomo ne risponde in proprio, ma deve innanzitutto porsi in condizioni di operare in sicurezza utilizzando correttamente le attrezzature (proprie o di altri) ed i dispositivi di protezione necessari.

Il medico competente.
Libero professionista specializzato in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro. Persona esterna all’azienda, nominata dal datore di lavoro a svolgere i compiti a lui attribuiti in materia di sorveglianza sanitaria.
Esso, in collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, valuta sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda cioè ai processi produttivi e delle situazioni di rischio, al fine della predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
All’esito della valutazione , il medico competente programma per quanto di sua competenza un controllo mediante accertamenti preventivi a constatare l’assenza di controindicazione di cui i lavoratori sono destinati, ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro.
Il medico competente è tenuto a istituire sotto propria responsabilità per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio che sarà custodita dal datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale e ne rilascia a richiesto del lavoratore la copia della documentazione sanitaria.
Esso partecipa alla riunione aziendale in occasione di eventuali significative variazioni delle sostanze o de preparati chimici che verranno utilizzati , compreso la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori , informa ai lavoratori sul significato dell’esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti periodici, nonchè valuta lo stato di salute del lavoratore ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Infine, il medico competente su richiesta del datore di lavoro effettua la formazione di pronto soccorso agli addetti incaricati alla gestione emergenza e pronto soccorso.

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Le 16 ore
di formazione sono obbligatorie dal 1 gennaio 2009



• Valutazione
rischio rumore


• Valutazione
rischio caduta dall'alto

• Valutazione
rischio caduta
materiale dall'alto

• Valutazione
rischio investimento
schiacciamento

• Valutazione
rischio urti/tagli
abrasioni

• Valutazione
rischio elettrocuzioni
folgorazioni


• Valutazione
rischio
vibrazioni

• Valutazione
rischio movimentazione
manuale
dei carichi




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